Il regime patrimoniale della famiglia è liberamente determinato dai coniugi , che possono scegliere tra alcuni tipi di convenzione previsti dalla legge: comunione dei beni e separazione dei beni
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate al termine della cerimonia, da un ufficiale di stato per il rito civile, oppure da un sacerdote per quanto riguarda il matrimonio religioso.
Se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione (come nella stragrande maggioranza dei casi) ai loro rapporti patrimoniali si applica automaticamente il regime della comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale può essere modificata con un atto pubblico in qualsiasi momento della vita di coppia, non ha efficacia retroattiva ma vale solo per gli acquisti successivi alla modifica stessa; solo i beni acquisiti dopo la modifica del regime patrimoniale saranno di proprietà esclusiva del coniuge che li acquista.
La comunione dei beni è’ il regime più usuale, ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali; E’ solo al momento in cui cessa la comunione dei beni (per morte, divorzio o separazione) che i risparmi vanno divisi.
Fanno parte di questo regime:
I risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante il matrimonio
I debiti contratti assieme e quelli contratti separatamente, nonché i pesi e gli oneri che gravano sui singoli beni acquistati durante la vita matrimoniale come ad esempio la casa, le automobili, le azioni ecc ecc..
Le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due i coniugi
Ovviamente nessuno dei due può vendere beni della comunione se non con il consenso dell’altro e dividendo il ricavato a metà.
Non tutti gli acquisti successivi al matrimonio, però, rientrano nella comunione, nè sono d’esempio i beni personali :
i beni di cui i coniugi erano già proprietari prima del matrimonio
i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidità al lavoro
quelli che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione
e ancora, quelli acquistati dopo il matrimonio ma pagati con il ricavato della vendita di un bene personale.
La separazione dei beni , costituisce un modello più semplice di regime patrimoniale; infatti i coniugi mantengono separati i loro possedimenti restando ognuno esclusivo proprietario di qualsiasi bene acquistato prima o durante il matrimonio; ciò significa che si può anche venderlo senza che sia necessario il consenso dell’altro.
Rispetto alle necessità della famiglia, marito e moglie sono obbligati a contribuire alle spese, ognuno proporzionalmente alle proprie possibilità.
Il regime della separazione dei beni viene annotato all’ anagrafe e risulta quindi dal certificato di matrimonio .